A.
Quale la “funzione”
del padrino e della madrina?
“Al battezzando, per quanto è possibile,
venga dato un padrino, il cui compito è assistere il
battezzando adulto nell'iniziazione cristiana, e presentare
al battesimo con i genitori il battezzando bambino e
parimenti cooperare affinché il battezzando conduca una
vita cristiana conforme al battesimo e adempia fedelmente
gli obblighi ad esso inerenti”.
(Codice di diritto
canonico libro IV, Canone 872 )
Il Padrino è un fedele che “amplia”, in senso spirituale,
la famiglia. Egli\Ella rappresenta la Chiesa nel suo
compito di madre, rendendosi disponibile a collaborare alla
crescita cristiana del ragazzo. Il compito del Padrino e
della Madrina non è riconducibile in tal senso alla
semplice funzione liturgica. Andrà scelta una persona
idonea e preparata. (Sinodo diocesano Cap.
3, Sez. II, Cost. 103: § 1)
Per sottolineare la continuità dell’impegno assunto per la
vita di fede del ragazzo è conveniente che il Padrino o la
Madrina sia la stessa che ebbe questo compito nel
Battesimo. Se ciò non fosse possibile, è auspicabile che,
dovendo assumere la fisionomia di guida spirituale,
specialmente nel difficile passaggio dalla pre-adolescenza
alla giovinezza, il Padrino o la Madrina sia una persona
seriamente credente e significativa per il ragazzo la quale
possa diventare per lui un reale punto di
riferimento. (Sinodo diocesano Cap.
3, Sez. III, Cost. 109: § 3)
B.
Per questo per essere
ammesso all’incarico di Padrino e Madrina è necessario
che:
-
la persona designata abbia l’attitudine e l’intenzione di esercitare questo incarico;
-
abbia compiuto i sedici anni;
-
sia cattolico, abbia già ricevuto la Confermazione e il Santissimo Sacramento dell’Eucarestia
-
conduca una vita conforme alla fede e all’incarico che assume [nota: essendo impossibile “leggere e valutare le profondità del cuore” la chiesa si attiene alla dimensione “pubblica” delle scelte in base alle quali si imposta la vita per cui chi vive una situazione matrimoniale irregolare: divorziato-risposato, convivente, sposato solo civilmente non può assolvere il compito di padrino e di madrina];
-
non sia irretito da pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata [nota: per esempio non abbia operato per il suo “sbattezzo”];
-
non sia il padre o la madre del battezzato.
C. Infine,
Si ammettano un solo padrino o una madrina soltanto, oppure un padrino e una madrina. (Codice di diritto canonico libro IV, Canone 873 )
D. La parrocchia inoltre aggiunge un consiglio (che come tale può essere accolto o meno).
Sarebbe preferibile che il padrino o la madrina non coincidesse con la figura “forte” di un parente come il nonno, la nonna, lo zio o la zia.
Per la forza del ruolo che unisce i nonni e gli zii ai loro nipoti, la loro relazione di accompagnamento deriverebbe più dalla loro stessa natura di nonno/a ecc. che non dalla responsabilità assunta come padrino e madrina.
Di fatto, quindi, in questo caso, la figura del padrino/madrina tenderebbe a scomparire.
Qui puoi scaricare il modulo dell’autocertificazione per il padrino/madrina